C’è un po’ di confusione sull’argomento, se si chiede a più persone la risposta che si riceve è diversa e spesso errata. A volte anche adducendo, per conferma, che la presenza nell’OT23 (modulo per chiedere la riduzione del tasso INAIL) li rende DPI ma la normativa è chiara e la risposta è una sola: NO, il dispositivo uomo a terra non è un DPI.
Vediamo di seguito perchè non è un DPI.
USANDO LA LOGICA
Partiamo dalle basi, DPI è l’acronimo di Dispositivi di Protezione Individuali, di queste tre parole “PROTEZIONE” è quella che da un indizio chiaro della funzione che devono avere i DPI. Nel vocabolario Treccani la definizione di protezione riporta “..riparare cose e persone allo scopo di difenderle da ciò…” quindi è un qualcosa che attivamente evita che al verificarsi di un certo evento esso provochi un danno.
Un esempio classico di DPI è il caschetto, ipotizziamo il lavoratore isolato stia camminando in un corridoio con tubature basse e che, in un momento di distrazione, ne urti uno. Il caschetto, frapponendosi tra la testa e il tubo, assorbe ed evita attivamente che si provochi un trauma. Se prendiamo invece un rilevatore portatile di Monossido di carbonio, che avvisa in caso di presenza di questo GAS inodore e letale nell’atmosfera, esso non è un DPI in quanto non lo protegge attivamente ma SEGNALA un rischio che il lavoratore poi gestisce allontanandosi o usando un DPI adeguato. Il sensore di gas previene un danno? Si, certamente se venisse inalato il GAS la persona morirebbe, è la sua funzione, ma non lo fa in modo attivo come farebbe un DPI, prendiamo per esempio, un autorespiratore che è un DPI.
Il dispositivo uomo a terra è un’altra tipologia ancora, esso non protegge da una lesione, non previene avvisando l’operatore isolato di un pericolo ma interviene successivamente segnalando ai soccorsi che si è verificata una situazione di emergenza in modo che possano intervenire. Per rimanere nel primo esempio la persona senza il caschetto sbatte la testa contro il tubo si taglia e inizia a perdere sangue, avendo il dispositivo uomo a terra parte la segnalazione ai soccorsi che lo raggiungono prima che la perdita di sangue metta a rischio la sua vita. L’ha salvato? Si, ma non ha protetto la sua testa dal tubo.
Se pensate che il dispositivo uomo a terra è un DPI perché protegge psicologicamente dall’idea che si è soli “abbandonati a se stessi” è errato. Con lo stesso concetto, per un religioso, potremmo definire anche un santino come DPI ma, per quanto si creda nei miracoli, per la normativa vigente non è un DPI.
COSA DICE LA NORMATIVA
Parlavamo di normativa, vediamo cosa dice Il D.Lgs. 81/08, nell’Art. 74 dove riporta la definizione di DPI troviamo al comma 2 (sul nostro sito di scuolasicurezza.it trovate il testo integrale) è indicato esplicitamente anche cosa non lo è:
- Ai fini del presente decreto si intende (2) per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. (1)
Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425. (2)
- Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI: (2)
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto (…);
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Il primo comma riporta quanto abbiamo visto all’inizio dell’articolo ma, qualora rimanga qualche ombra di dubbio, al comma 2, le lettere “b” e “g”, escludono definitivamente qualsiasi possibilità che i dispositivi uomo a terra siano annoverati tra i DPI.
SONO RICHIESTE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE?
Attualmente la legislazione italiana ed europea non han posto delle specifiche tecniche per i dispositivi uomo a terra, il D.Lgs. 81/08 si limita solo dire, per i lavori dov’è concesso il lavoro in solitudine, che il datore di lavoro deve adottare tutte le misure adeguate per permettere di richiedere aiuto tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. Un’indicazione che si può definire generale ma che al tempo stesso lascia spazio al progredire della tecnologia che in tale ambito ha fatto grandi passi. Ovviamente ogni dispositivo uomo a terra è soggetto a quanto richiesto per qualsiasi dispositivo elettronico che trasmetta un segnale radio quindi dichiarazione CE ecc. o alle certificazione ATEX se viene usato in zone a rischio esplosione. Un paese, probabilmente l’unico, che ha inserito delle raccomandazioni un po’ più specifiche è la Germania con la DGUV Rule 112-139 (ovvero il regolamento della DGUV che sarebbe l’equivalente tedesco della nostra INAIL) che fornisce delle linee guida per la protezione dei lavoratori isolati che sono simili a quelle fornite dall’INAIL che indicazioni tecniche basate sulla norma DIN V VDE V 0825-1 che ttualmente in nostri dispositivi TWIG, opportunamente configurati, sono conformi.
IN CONCLUSIONE..
I dispositivi uomo a terra, nei casi di lavoro in solitudine, sono indispensabili per la Sicurezza sul Lavoro ma chiamarli DPI è un errore. Attualmente in Italia non è in vigore nessun regolamento che ne definisce le caratteristiche tecniche ma viene demandata la scelta al datore di lavoro che deve effettuarla secondo le migliori tecnologie disponibili.